PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Spese di investimento finanziate mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione).

      1. All'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Limitatamente alla gestione di competenza, nel saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 non sono considerate le spese di investimento rivolte al finanziamento di piani pluriennali di edilizia residenziale pubblica, di opere manutentorie o realizzative di aree destinate a verde pubblico nonché all'edilizia scolastica e socio-sanitaria finanziate mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione».

Art. 2.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.